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La diffamazione via social

La diffamazione via social, regolata dall'art. 595 del Codice Penale, si configura quando si offende la reputazione altrui comunicando con più persone tramite post, commenti o foto su piattaforme come Facebook, Instagram o WhatsApp. È considerata un'aggravante, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro, poiché il mezzo è considerato di pubblicità.
Ecco i dettagli fondamentali sulla diffamazione sui social:
  • Configurazione del reato: Avviene quando, in assenza dell'offeso, si diffondono contenuti lesivi a più persone. L'ampia diffusione garantita dai social aumenta la gravità del fatto.
  • Elementi di prova:  screenshot
     del contenuto diffamatorio, inclusi nome dell'autore e data, costituisce una prova fondamentale in sede di querela
    .
  • Aggravante (Mezzo di pubblicità): Secondo la Cassazione, i social network sono equiparabili a mezzi di pubblicità, il che trasforma la diffamazione semplice in diffamazione aggravata.
  • Termini di querela: La vittima deve presentare querela entro tre mesi dal fatto.
 
  • Chat private: Non c'è reato di diffamazione se il messaggio offensivo è inviato in una chat privata, poiché manca la "comunicazione con più persone".
  • Risarcimento danni: Oltre alle sanzioni penali, è possibile ottenere il risarcimento del danno d'immagine in sede civile.
In sintesi, la diffamazione online è perseguita severamente, con pene aumentate rispetto alla diffamazione tradizionale, proprio a causa della rapidità e vastità di diffusione del contenuto.
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