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La diffamazione via social

La diffamazione via social, regolata dall'art. 595 del Codice Penale, si configura quando si offende la reputazione altrui comunicando con più persone tramite post, commenti o foto su piattaforme come Facebook, Instagram o WhatsApp. È considerata un'aggravante, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro, poiché il mezzo è considerato di pubblicità.
Ecco i dettagli fondamentali sulla diffamazione sui social:
  • Configurazione del reato: Avviene quando, in assenza dell'offeso, si diffondono contenuti lesivi a più persone. L'ampia diffusione garantita dai social aumenta la gravità del fatto.
  • Elementi di prova:  screenshot
     del contenuto diffamatorio, inclusi nome dell'autore e data, costituisce una prova fondamentale in sede di querela
    .
  • Aggravante (Mezzo di pubblicità): Secondo la Cassazione, i social network sono equiparabili a mezzi di pubblicità, il che trasforma la diffamazione semplice in diffamazione aggravata.
  • Termini di querela: La vittima deve presentare querela entro tre mesi dal fatto.
 
  • Chat private: Non c'è reato di diffamazione se il messaggio offensivo è inviato in una chat privata, poiché manca la "comunicazione con più persone".
  • Risarcimento danni: Oltre alle sanzioni penali, è possibile ottenere il risarcimento del danno d'immagine in sede civile.
In sintesi, la diffamazione online è perseguita severamente, con pene aumentate rispetto alla diffamazione tradizionale, proprio a causa della rapidità e vastità di diffusione del contenuto.

Differenze retributive in busta paga Come ottenere il pagamento dal datore di lavoro

 

Cosa sono le differenze retributive
Quando si parla di differenze retributive ci si riferisce a quelle somme di denaro che spettano, per legge, al lavoratore in seguito alla sua attività lavorativa, ma che non gli sono state corrisposte dal proprio datore di lavoro.

Insomma, dei piccoli o grandi “debiti” che il datore di lavoro ha nei confronti di un suo dipendente.

Purtroppo, accade spesso che ci sia discrepanza tra quanto il lavoratore ha realmente percepito dal datore di lavoro rispetto a quanto dovrebbe ricevere – effettivamente – per la sua attività lavorativa.

I dipendenti maturano, così, delle somme che gli spettano per legge, ma che spesso è difficile recuperare.

Quando si verifica una differenza retributiva
Ma quando si verifica precisamente questa problematica?

Esattamente, quando al lavoratore non vengono/viene:

versate alcune mensilità
conteggiati gli straordinari
percepiti incrementi di salario dovuti al passaggio da una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.
regolarizzate tredicesima e quattordicesima
corrisposte ferie non godute
erogato tutto o parte del T.F.R., al momento della cessazione del rapporto di lavoro
applicato lo scatto d’anzianità
In tutti questi casi, siamo di fronte a delle vere e proprie differenze retributive: somme di denaro che spettano al lavoratore, ma che il datore di lavoro non ha liquidato partendo dal mese precedente a quello di contestazione.

Cosa fare per ottenere le differenze retributive
La prima cosa da fare per ottenere, da richiedere per iscritto al proprio datore di lavoro inadempiente, è il calcolo differenze retributive per le somme dovute.

È bene che il lavoratore stili una documentazione precisa e dettagliata che comprenda sia quanto ha già percepito che gli importi che sono ancora da liquidargli.

Spesso, però, una semplice richiesta per iscritto non basta per ricevere quanto ci spetta.

E allora, cosa fare in questi casi?

Prima di ricorrere  in tribunale, sarebbe opportuno rivolgersi ai nostri Professionisti per tentare la strada della conciliazione.

È importante ricordare, inoltre, che ci sono dei termini entro i quali esercitare il proprio diritto a percepire le differenze sindacali, pena la prescrizione. In generale, si ha tempo fino a cinque anni.

Se il tentativo di conciliazione con il proprio datore di lavoro non va a buon fine, il dipendente può scegliere di andare davanti al giudice e iniziare una causa per chiedere il riconoscimento delle differenze retributive non liquidate.

Anche e sopratutto in questo fase così delicata possiamo assisterti!

Attenzione alla prescrizione
Nel caso di rimborso delle differenze retributive, secondo quanto previsto dal Codice Civile, (art. 2934), la prescrizione comporta la perdita del diritto e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

Esistono 3 tipi di prescrizione. Vediamo quali sono:

1. Ordinaria di 10 anni
La giurisprudenza ha riconosciuto un termine di prescrizione ordinaria di 10 anni in alcuni casi per:

far valere diritti relativi al passaggio di qualifica
il diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto nonché il diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e non a termine
le erogazioni una tantum
ottenere il risarcimento del danno contrattuale compreso il danno per omesso versamento contributivo totale o parziale
il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e dell’indennità sostitutiva per riposi settimanali non goduti
2. Breve o estintiva di 5 anni
Riguarda tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità (stipendio mensile, quindicinale, settimanale) e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.)

3. Presuntiva di 1 anno
Per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese (il riferimento è soprattutto agli eventuali errori di calcolo della busta paga).

La prescrizione presuntiva è invece di 3 anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese (ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e le altre retribuzioni aggiuntive).

Conclusione
Purtroppo capita molto spesso che il datore di lavoro abbia nei confronti del dipendente dei piccoli o grandi “debiti” da estinguere.

Ed a volte è molto difficile ottenere ciò che legittimamente spetta.

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